Art. 11.

      1. Se dalla relazione iniziale presentata al giudice delegato risulta che l'impresa versa in stato di insolvenza, l'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice delegato, chiede al tribunale competente la dichiarazione di fallimento. Si procede

 

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analogamente se l'insolvenza sopraggiunge nel corso del procedimento di prevenzione e comunque prima della confisca.
      2. Se l'azienda in sequestro appartiene a società cooperativa, il tribunale ne dichiara il fallimento anche in deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
      3. A seguito della dichiarazione di fallimento, il procedimento di prevenzione patrimoniale prosegue, gli effetti della confisca restano sospesi fino alla definizione della procedura concorsuale e si producono relativamente ai beni che residuano e a quelli indicati all'articolo 18, comma 3.
      4. Salvo che sia già intervenuta pronuncia che costituisce titolo nei confronti del fallimento, l'accertamento dei diritti dei terzi chiamati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, diviene improcedibile e i terzi devono riassumere i giudizi già intrapresi, ove consentito, ovvero procedere ai sensi di quanto previsto dalla normativa fallimentare.